Codice modello ECIA relativo alla Condotta ed Etica Professionale per gli Architetti d’Interni
Il presente Codice modello di Condotta ed Etica Professionale è stato redatto dal Consiglio Europeo degli Architetti d’Interni (ECIA) e adottato dalle organizzazioni partecipanti all’Assemblea Generale in data 1° ottobre 2005.
Per lo scopo del presente Codice, l’architetto d’interni è colui che fa parte di un’organizzazione professionale associata con l’ECIA, e/o il suo studio, soci o impiegati; lo è altresì un impiegato o collaboratore all’interno di un’organizzazione professionalmente implicata nell’architettura d’interni, così come negli attinenti settori di istruzione, ricerca, formazione e pratica.
Per una migliore leggibilità del testo nei seguenti articoli, la forma femminile è stata omessa.
1 Responsabilità generale
1.1 Ottemperanza all’etica generale
L’architetto d’interni agirà in modo da contribuire all’onore e alla dignità della sua professione. Egli sarà tenuto ad attenersi ai Codici etici di Condotta, nonché alle leggi in vigore nei paesi e giurisdizioni dove svolge l’attività.
1.2 Competenza
L’architetto d’interni si impegnerà per migliorare continuamente le conoscenze e le capacità professionali che lo contraddistinguono. Egli accetterà soltanto quegli incarichi che rientrano nella sua sfera di competenza.
1.3 Evitare conflitti d’interesse
L’architetto d’interni dovrà accettare soltanto quelle posizioni in cui i suoi interessi personali non siano in conflitto con il dovere professionale.
2 Responsabilità verso la società
L’architetto d’interni accetta l’obbligo professionale d’innalzare gli standard sociali, culturali e ambientali della comunità. Egli tiene conto delle eventuali conseguenze derivanti dall’attività esercitata, in particolare per quanto concerne salute, sicurezza e benessere di tutti coloro che potrebbero usufruire del prodotto del suo lavoro.
3 Responsabilità verso il Cliente
3.1 Impegno e lealtà
L’architetto d’interni agirà nell’interesse del suo Cliente, sempre restando nei limiti di dovere professionale.
3.2 Ambito di lavoro, accordo e contratto
L’architetto d’interni intraprenderà un incarico professionale soltanto se l’ambito di lavoro, le condizioni, responsabilità ed eventuali restrizioni, l’onorario o relativo metodo di calcolo, nonché la durata del contratto sono esplicitamente concordati per iscritto.
3.3 Onorario
In sede di accettazione d’incarico, l’architetto d’interni si accerterà che l’onorario sia equamente commisurato alla portata e all’importanza del lavoro; eventuali guadagni aggiuntivi, o qualunque altro tipo di utile derivante da terzi, potranno essere percepiti soltanto se così preventivamente concordato col cliente.
3.4 Trasparenza
L’architetto d’interni s’impegnerà a seguire appropriate, funzionali ed efficaci procedure amministrative, aggiornando il Cliente sui progressi del lavoro intrapreso per suo conto, nonché su ogni questione che possa influire su qualità e costi. Tali procedure amministrative relative al progetto potranno essere ispezionate su richiesta dal Cliente.
3.5 Riservatezza
L’architetto d’interni è tenuto a non tradire mai la fiducia di coloro per i quali lavora e a non divulgare informazioni riservate senza previa autorizzazione.
4 Responsabilità verso l’ordine professionale
4.1 Solidarietà professionale
L’architetto d’interni si adopererà per promuovere un dibattito serio ed aperto su tutti gli aspetti della professione. Egli s’impegnerà altresì a non criticare ingiustamente, né tentare di screditare un collega o il lavoro dello stesso in pubblico.
4.2 Lealtà e concorrenza
L’architetto d’interni non potrà soppiantare intenzionalmente un altro progettista da un eventuale incarico. L’architetto autorizzato ad apportare modifiche ad un edificio pre-esistente o ad i suoi interni, dovrebbe cercare una consulenza amichevole da parte del progettista originale, prima di dare inizio ai lavori. Quest’ultimo non ha facoltà di opporsi.
4.3 Collaborazione e avvicendamento
L’architetto d’interni fornirà a soci ed impiegati un ambiente lavorativo adeguato, li ricompenserà equamente e promuoverà il loro sviluppo professionale, assicurandosi che essi siano ben informati sulle presenti Regole di Condotta.
4.4 Originalità
L’architetto d’interni deve essere pronto a riconoscere il merito di colleghi o impiegati nell’ambito di un determinato progetto. Egli non potrà accettare istruzioni dal cliente che comportino forme intenzionali di plagio, né agire in alcuna consapevole maniera che implichi plagio.
5 Pubblicità
5.1 Onestà
L’architetto d’interni promuoverà il suo lavoro, capacità ed esperienza per mezzo di dichiarazioni corrispondenti a verità. Le forme di pubblicità risulteranno oneste nei riguardi di clienti e altri progettisti, nonché ottemperanti alla dignità della professione.
5.2 Originalità
L’architetto d’interni promuoverà soltanto attività e lavori professionali progettati da lui e/o dai collaboratori. Egli non dovrà permettere che il suo nome venga collegato all’eventuale realizzazione di un progetto talmente modificato da non risultare più il lavoro originale di un architetto d’interni.
5.3 Concorsi e competizioni
I facenti parte dell’associazione possono partecipare a concorsi, nonché prestare servizio nella giuria degli stessi, allorché questi siano tenuti in ottemperanza con le norme nazionali e internazionali approvate dalle rispettive organizzazioni professionali.
6 Osservanza e sanzioni
Tutte le eventuali inosservanze relative al presente Codice di Condotta ed Etica Professionale saranno giudicate dall’autorità competente nell’ambito delle rispettive organizzazioni nazionali e/o dal Comitato Etico, i quali possono rilasciare un ammonimento o commento disciplinare, oppure espellere direttamente il trasgressore dall’associazione. Un reclamo ufficiale contro l’architetto d’interni può essere avanzato da un collega, un cliente del convenuto, o da qualcuno che intrattenga una diversa relazione professionale col convenuto stesso.



















